19 Aprile 2024
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Detrazione acquisto mobili / decreto fare /collaboratori familiari

Prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell´ambito delle attività artigianali , commerciali e agricole


La circolare n. 10478/2013 del giorno 10/06/2013 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali afferma un´importante novità:
il familiare del titolare di azienda fino al 3 grado di parentela, pensionato, o occupato a tempo pieno presso altro datore di lavoro, che presta occasionalmente e gratuitamente , attività lavorativa presso l´azienda , non è soggetto ad iscrizione INPS (non deve pagare i contributi minimi e proporzionali).
La prestazione è ritenuta occasionale quando è effettuata per un numero di giorni no superiore a 90, oppure entro le 720 ore annuali.
Per il familiare collaboratore permane l´obbligo di assicurazione Inail.

Decreto legge "fare" novità


In ambito fiscale, le principali novità sono le seguenti:
non è più pignorabile l´immobile del debitore, se adibito ad abitazione principale e se risulta essere l´unico di proprietà. Tale disposizione non è applicabile nel caso di immobile classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9;

è stato innalzato il numero delle rate mensili da 72 a 120 in cui può essere frazionato il debito iscritto a ruolo. Si decade dal beneficio della dilazione qualora non vengano pagate otto rate, anche non consecutive (prima erano due rate consecutive);

il pignoramento di stipendi e pensioni non può intaccare l´ultimo emolumento;

per quanto riguarda le società di capitali, il pignoramento può riguardare al massimo un quinto dei beni delle stesse;

l´addizionale IRES deve essere applicata alle aziende con ricavi superiori a 3 milioni di euro e reddito imponibile superiore ad euro 300.000;

è stata eliminata la tassa di possesso sulle imbarcazioni per le unità fino a 14 metri di lunghezza. Detta tassa è stata inoltre dimezzata per le imbarcazioni tra i 14,01 e 20 metri;

la responsabilità fiscale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento dell´IVA in relazione alle prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto è stata eliminata;

è stato soppresso (senza aver mai trovato applicazione) il c.d. "770 mensile";


Detrazione per l´acquisto di mobili


L´art. 16 c.2 del D.L. 63/2013 ha introdotto un´importante novità: la possibilità di ottenere una detrazione d´imposta per l´acquisto di mobili. L´agevolazione è il 50% dell´importo speso e gli arredi acquistati da portare in detrazione devono riguardare un immobile oggetto di un intervento di ristrutturazione.
Non possono quindi ottenere la detrazione coloro che acquistano mobili senza effettuare operazioni di ristrutturazione oppure coloro che acquistano arredi da destinare ad un immobile di nuova costruzione.



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